La parola alla difesa (2)


I legali di Scaglia: “Ignorati fondamentali atti difensivi


Sul decreto di rito immediato emergono: 1) un “difetto radicale” nei presupposti di emissione; 2) questioni di “legittimità costituzionale”. Inoltre, il GIP non ha tenuto conto della memoria dei legali del fondatore di Fastweb: in palese violazione del contraddittorio




Il decreto di “giudizio immediato” richiesto dai PM e disposto dal GIP Paolicelli, presenta non soltanto un “difetto radicale” nei presupposti per i quali è stato emesso, ma pone anche rilevanti questioni di “legittimità costituzionale” che investono l’art. 405 co. 1 bis c.p.p.. Sono queste, in sintesi, le “eccezioni” ribadite dai legali di Scaglia ai giudici della Prima Sezione penale del Tribunale di Roma (udienza del 21 dicembre 2010), sulle quali il collegio giudicante dovrà ora esprimersi, presumibilmente nell’udienza del 12 gennaio, sia in merito alla richiesta di “nullità” del giudizio immediato, sia sull’ipotesi di un rinvio alla Corte costituzionale della materia relativa all’art. 453 che disciplina i “casi e i modi” dello stesso giudizio immediato.








Ma vediamo più in dettaglio, seguendo i documenti dei legali, le motivazioni delle “eccezioni”:



Difetto radicale” per il giudizio immediato


L’instaurazione del “procedimento speciale” ha di fatto privato Silvio Scaglia (e non solo) di garanzie e facoltà difensive che ora “non possono essergli restituite”. Vi sono state, infatti, “violazioni di norme procedimentali, concernenti l’intervento, l’assistenza o la rappresentanza dell’imputato, nonché violazioni del diritto di difesa personale e tecnica”. In particolare: 1) si è prodotta la soppressione dell’udienza preliminare; 2) è stato violato il principio del contradditorio; 3) si è omesso di rispondere all’articolata memoria presentata dalla difesa di Scaglia il 21 luglio 2010 (prima cioè del decreto di giudizio immediato del 10 agosto 2010). Ma soprattutto – aggiungono i legali – “difettano le condizioni di instaurazione del giudizio immediato”, per più ragioni:


  1. la mancanza di “prova evidente” (che continua a costituire un presupposto indispensabile);
  2. il fatto che per l’“illecito tributario” non potesse disporsi il giudizio immediato per decorrenza dei termini di custodia cautelare;
  3. di conseguenza, volendo procedere cumulativamente sia per l’“illecito tributario” che per l’“associazione a delinquere”, il rito immediato non poteva essere disposto poiché, come prescrive l’art. 453, comma 2, secondo periodo c.p.p.: “se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario”.

Da qui la richiesta di “nullità” della decisione del GIP.


Violazione del principio del contradditorio


Scrivono i legali: “Con particolare riferimento alla situazione dell’ing. Scaglia, il decreto risulta emesso in palese violazione del contradditorio, in quanto in esso è omessa qualsivoglia replica, considerazione o anche semplicemente menzione di un fondamentale atto difensivo depositato presso l’Ufficio del gip di Roma”. Che fine ha fatto quell’atto? Come mai non se ne è tenuto conto, visto che proprio con quella memoria la difesa chiedeva al GIP di respingere la richiesta dell’Ufficio del PM di giudizio immediato?


Al contrario, proprio nel successivo decreto di giudizio immediato, disposto l’8 agosto 2010, emerge “come detto atto difensivo non sia stato in alcun modo preso in considerazione, a differenza di quanto è avvenuto per le memorie presentate da altri difensori”. Fatto che, di per sé, dimostra come “con riferimento alla posizione dell’ing. Scaglia, nessun contradditorio è mai stato assicurato al medesimo… in radicale violazione dei diritti costituzionali di difesa”.


Una palese violazione, dunque, che impone una volta rilevato il vizio che “si proceda allo stralcio della posizione specifica dell’ing. Scaglia, con conseguente regressione alla fase preesistente al fine di valutare gli argomenti presentati dalla difesa con la memoria sopramenzionata”.


Illegittimità costituzionale art. 453 co.1 bis c.p.p.


Tra le eccezioni sollevate dalla difesa di Scaglia va infine sottolineata la richiesta rivolta al collegio dei giudici di rinviare al parere della Corte costituzionale i dubbi di “legittimità” che emergono in relazione art. 453 co.1 bis c.p.p. Nel richiamare tale articolo, secondo i difensori, “oltre ad apparire dubbio che sia legittimo costituzionalmente il giudizio immediato” (anche se disposto sul presupposto dell’evidenza della prova, ma che qui non c’è, ndr.), “appare certa l’illegittimità ove il giudizio medesimo prescinda da ogni verifica del carattere incontrovertibile della prova di colpevolezza in violazione dell’art. 24 co. 2 Cost. e soprattutto, sul piano degli effetti in materia di custodia cautelare, prescinda da una nuova valutazione delle esigenze cautelari”.


In altri termini: se l’udienza preliminare rappresenta una chance fondamentale per dimostrare anticipatamente la propria innocenza, il rito immediato sopprime tale chance. Ma ciò è in palese contrasto con l’art. 3 della Costituzione. Di più: se il decreto di giudizio immediato viene sganciato dall’evidenza della prova, e posto in essere solo (e soltanto) per lo stato di “custodia cautelare” dell’imputato, ne consegue che – come scrivono i legali – “è proprio la detenzione in quanto tale che, innescando il giudizio immediato medesimo, produce l’effetto di sopprimere il mezzo difensivo dell’udienza preliminare!”. Arrivando, in tal modo, a realizzare un “inammissibile automatismo fondato sullo stato di detenzione che incide esclusivamente su taluni soggetti… ”.


Al contrario, ribadiscono i legali, va rispettato il principio che porta alla “piena formazione del fascicolo delle indagini nel contradditorio con la difesa”. In particolare: “Appare certa l’illegittimità dell’art. 453 co.1 bis c.p.p là dove, in combinato con l’art. 303, comporta l’automatico prolungamento dei termini della custodia cautelare a seguito del giudizio immediato che prescinda da un qualsiasi accertamento contenutistico, tutto facendo dipendere dallo stato di detenzione in carcere o agli arresti domiciliari dell’imputato. Invero, in virtù dell’art. 453 co.1 bis c.p.p., la custodia cautelare alimenta se stessa senza che l’imputato e la sua difesa siano messe in condizione di dimostrare in quella sede il difetto delle esigenze cautelari; e in ogni caso con palese e odioso privilegio a danno dell’imputato che a differenza di altri vede prolungarsi il suo termine di custodia cautelare senza potersi in quella sede assolutamente difendere per contrastare tale prolungamento”.


Laddove, invece, “nel nostro sistema la limitazione della libertà personale per ragioni cautelari è disciplinata rigorosamente e, conformemente agli art. 13,24 e 27 della Costituzione sottoposta a scansioni temporali rigorose”. O così dovrebbe essere.


Ora il verdetto dei giudici.


1.353 Commenti a “La parola alla difesa (2)”

  • Franco:

    E’ vero, piu’ leggiamo pareri ed opinioni autorevoli su questa vicenda e più aumenta la sensazione di assistere inerti ad un paradosso: Silvio Scaglia sta scontando una pena detentiva PRIMA dell’esito del processo. Speriamo che con la tanto invocata “riforma” le cose si possano modificare in meglio e non in peggio altrimenti potremmo vedere legalizzato quello che sembra essere diventato un nuovo principio giuridico: quello della Pena Preventiva o Pena a Prescindere. Oppure per definirla in breve, una sorta di “CAPARRA o ACCONTO GIUDIZIALE”.
    In base a quanto sta accadendo, restando nel paradossale, perché allora non pensare ad una norma che obblighi il cittadino a scontare preventivamente, a parametro, un periodo di pena? Poi, in caso di insussistenza del reato, si potrebbero anche inventare alcuni meccanismi per una qualche forma di risarcimento o di reintegro; un po’ come per il pagamento anticipato dei tributi : prima paghi e poi eventualmente sconti alla prossima scadenza!
    Sempre ispirandosi all’attuale vicenda, si partirebbe dal concetto, valido per questa ed altre storie, che ogni cittadino sia un potenziale criminale (più è intelligente, colto, capace e più è pericoloso!!); introducendo poi una specie di “studio di settore”, giudiziario, modellato in base ad una serie di parametri elaborati da un gruppo di esperti del ministero, si potrebbe anche ottenere in automatico il “PROPRIO” periodo di detenzione preventiva. Ovviamente la compilazione del modulo potrebbe essere fatta anche via Internet per snellire la parte burocratica, altrimenti si dovranno scontare alcuni giorni suppletivi di CAPARRA GIUDIZIALE in una località a scelta. Al termine del periodo di osservazione ogni cittadino dovrebbe provvedere al rinnovo del suo UNICO GIUDIZIALE recandosi presso gli sportelli convenzionati o privatamente….
    Coraggio!

    • stefano:

      Scenario suggestivo.. Io avevo più ipotizzato una cosa tipo il servizio militare di una volta. Si faceva un anno di servizio di leva, in modo da capire come funzionasse ed essere pronti in caso di chiamata alle armi. Ecco: si potrebbe introdurre per tutti, al compimento del 18esimo anno di età, sei mesi di galera, così si è pronti in caso i togaparty decidano che è il tuo turno; e quando succede, tu sai già che hai accantonato già un periodo di galera da utilizzare quando ritieni. Magari con una fidelity card a microchip (così sono tutelati i dati personali.. sia mai!) collegata al carcere di riferimento, con sconti per la lavanderia, le sigarette, i generi di conforto insomma.. Tra l’altro questo garantirebbe una sorta di programmazione di occupazione delel carceri a rotazione che garantirebbe una certa ottimizzazione delle strutture.

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“Questo Blog è dedicato alla figura di Silvio Scaglia, imprenditore ed innovatore, protagonista di start up (Omnitel, Fastweb, Babelgum) oggi impegnato in nuove sfide come il rilancio de La Perla, marchio storico del made in Italy. E' un luogo di informazione e di dibattito per tutti gli stakeholders (dipendenti, collaboratori, clienti) ma anche comuni cittadini che hanno seguito le vicende in cui Scaglia, innocente, si è trovato coinvolto fino alla piena assoluzione da parte della giustizia italiana.” - Stefania Valenti, Chief Executive Officer Elite World