Ecco perché Scaglia è innocente | Un anno fa la sentenza che ha scagionato l’imprenditore

 

Le motivazioni dell’assoluzione nelle 1.800 pagine della Corte della Prima Sezione penale del tribunale di Roma: “Non c’è prova del concreto coinvolgimento o della consapevolezza degli illeciti”. “Non è dimostrata né dimostrabile – si legge infatti nella sentenza – la conoscenza di quel portato probatorio formidabile costituito dagli esiti della complessa attività rogatoriale”.

 

A questo link la sentenza integrale

 

Un anno fa, il giorno 17 di ottobre, il collegio giudicante della prima sezione penale del tribunale di Roma presieduta da Giuseppe Mezzofiore, ha assolto con formula piena l’ingegner Silvio Scaglia e gli altri manager di Fastweb e di Telecom Italia Sparkle coinvolti nel processo per l’Iva Telefonica. Nel corso dell’inchiesta lo stesso Scaglia è stato sottoposto a custodia cautelare prima a Rebibbia (90 giorni) poi agli arresti domiciliari, nonostante avesse fatto immediato rientro in Italia dall’estero dopo aver avuto notizia del mandato d’arresto.

A pochi giorni dal primo “compleanno” della sentenza, frutto di 147 udienze in 35 mesi (dal 23 novembre 2010 al 17 ottobre 2013), il Blog rivisita le motivazioni alla base dell’assoluzione dell’ingegner Scaglia, assieme ad alcuni flash che emergono dalla sterminata mole documentale e testimoniale vagliata dal Collegio prima di giungere al verdetto. 1.800 pagine in cui viene smontata l’ipotesi, mai provata, del presunto collegamento tra il manager e i protagonisti di una truffa Iva maturata nell’ambito della malavita organizzata.

La sentenza, oltre a ripagare (per quanto possibile) i danni subiti da Scaglia e da altri cittadini onesti, è la dimostrazione che, per fortuna, la Giustizia può ancora trionfare.

 

SMONTATO IL TEOREMA DELL’ ACCUSA

Le accuse della Procura partivano “dall’asserita esistenza di un’associazione a delinquere tra manager di società e grossi gruppi criminali grazie ai quali è stata possibile la realizzazione di una delle più grosse truffe in materia di Iva”. In sintesi, i criminali, sia nel caso delle Phuncard che del Traffico Telefonico si sarebbero serviti delle casse delle società di telecomunicazioni Fastweb e Telecom Italia Sparkle per “avere la liquidità necessaria per determinare il carosello e dal canto loro alcuni manager si sarebbero serviti delle operazioni fittizie per raggiungere obiettivi di fatturato, ricavi e margine funzionali a quello che viene definito abbellimento di bilanci”.

 

PERCHE’ SCAGLIA E’ INNOCENTE

 

1)    SCAGLIA E’ ESTRANEO AI FATTI

Dopo aver esaminato le operazioni, il Collegio ha espresso un “netto giudizio sulla totale estraneità ai fatti degli imputati Silvio Scaglia e Mario Rossetti”.  “Non è dimostrata né dimostrabile – si legge nella sentenza – la loro conoscenza di quel portato probatorio formidabile costituito dagli esiti della complessa attività rogatoriale”. In particolare, per quanto riguarda le Phuncard (attività di intermediazione di carte prepagate con un codice che avrebbe dovuto consentire all’acquirente il diritto di accesso a contenuti digitali)  “l’attenta analisi di tutte le emergenze dibattimentali non consente di ritenere che l’utilizzazione nella dichiarazione Iva dagli stessi predisposta, approvata e sottoscritta relativa all’anno 2003 delle fatture emesse da CMC s.r.l. e Web Wizard s.r.l. sia stata supportata dalla consapevolezza della fittizietà dell’intera transazione”.

Di qui la “doverosa assoluzione dell’imputato al capo 2 di imputazione (dichiarazione infedele mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti n.d.r.), perché il fatto non costituisce reato”.

 

2)    LA SOCIETA’ NON POTEVA SCOPRIRE LA TRUFFA

Nella sentenza si prende atto, tra l’altro, che le società non avevano a disposizione gli strumenti necessari per smascherare la truffa: “in effetti solo la completa ricostruzione dei flussi finanziari – come schematizzati dal capitano Meoli – ed il completo e complessivo disvelamento delle fittizie relazioni contrattuali tra le società cartiere artatamente predisposte al fine di giustificare i vari passaggi di denaro, avrebbe potuto ragionevolmente indurre gli imputati (e, in generale, i vertici dell’azienda) a riconoscere valenza sospetta al finanziamento in essere tra fornitore e cliente, come tassello fondamentale della frode carosello. Ma una tale portata conoscitiva, raggiunta dagli inquirenti unicamente proprio grazie agli accertamenti conseguenti ad una complessa ed articolata attività rogatoriale era, in una prospettiva interna all’azienda e sulla base di una ricostruzione ex ante, evidentemente fuori dalle dimensioni dei manager aziendali”.

Al proposito, tra l’altro, la Corte rileva “l’assoluta coincidenza e coerenza tra le deposizioni rese da Silvio Scaglia e Mario Rossetti rispetto a quanto è stato riferito da tutti i testi escussi” mentre non può in alcun modo assurgere al rango di prova la “sensazione” espressa da Micheli Francesco”, a proposito dell’incidenza di Scaglia nelle decisioni relative a tutte le operazioni commerciali.

Per quanto riguarda la decisione di proseguire il commercio delle Phuncard,  la sentenza fa del resto notare che “non può considerarsi indifferente … la circostanza che sia Carlo Micheli, mai neppure sfiorato dal sospetto di complicità nell’ambito delle complesse e articolate attività di indagine  compiute, il soggetto che del tutto spontaneamente propone di  proseguire, a valle del parere Rossi, con l’operazione commerciale nel mese di agosto, ma anche colui che suggerisce la modifica dell’oggetto sociale, consentendo in concreto la prosecuzione dei rapporti con CMC nel secondo segmento temporale dell’operazione.

 

3)    SCAGLIA NON POTEVA SAPERE

La sentenza contesta poi l’assunto della Procura per cui Silvio Scaglia, in virtù della posizione di assoluto vertice in azienda, non poteva non sapere. Al contrario, dopo aver citato perizie e consulenze che hanno sottolineato “l’assoluta irrilevanza delle attività no core nella prospettiva degli investitori e, in generale, del mercato finanziario” nella sentenza si rileva che la partecipazione di Scaglia alla vita di Fastweb “nel corso dell’operazione traffico telefonico era stata minima, circostanza comprovata dall’assenza di qualsivoglia contributo (e-mail, comunicazioni anche telefoniche) negli aspetti decisori della vicenda”.

Per queste ragioni, il Tribunale ritiene che non sia stata raggiunta la prova della sua penale responsabilità in ordine al reato di infedele dichiarazione IVA contestato ai capi 5 e 8 di imputazione, essendo totalmente carente la prova della sussistenza dell’elemento soggettivo.

Infine, va esclusa la fondatezza dell’accusa di associazione a delinquere per gli imputati Mario Rossetti e Silvio Scaglia a loro contestata al capo 1 di imputazione.

I nomi dei due imputati, si legge ancora, non risultano mai essere emersi neppure “indirettamente” nell’ ambito dei colloqui tra i sodali captati sulle altre utenze controllate, in cui non sono mai neppure citati nel corso delle migliaie di conversazioni registrate.  E’ rilevante, inoltre, il fatto che “neanche dagli imputati di reato connesso, che tanto peso hanno avuto nella ricostruzione complessiva della vicenda, sono derivate dichiarazioni accusatorie nei confronti dei due imputati”.

 

A questo link è possibile scaricare la sentenza completa.

 

 

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Perché un blog?

“Questo Blog è dedicato alla figura di Silvio Scaglia, imprenditore ed innovatore, protagonista di start up (Omnitel, Fastweb, Babelgum) oggi impegnato in nuove sfide come il rilancio de La Perla, marchio storico del made in Italy. E' un luogo di informazione e di dibattito per tutti gli stakeholders (dipendenti, collaboratori, clienti) ma anche comuni cittadini che hanno seguito le vicende in cui Scaglia, innocente, si è trovato coinvolto fino alla piena assoluzione da parte della giustizia italiana.” - Stefania Valenti, Chief Executive Officer Elite World