Iva telefonica: Ma Fastweb poteva sapere? (2)


La testimonianza del capitano della Guardia di Finanza, Luca Meoli. Parla il Professor Guido Rossi: «attività lecita, ma integrate l’oggetto sociale»

 

Il parere del professor Rossi porta la data del 28 luglio 2003: «(…) non ritengo che l’attività sottoposta al mio esame possa considerarsi illecita o comporti rischi particolari, visto anche la sua accertata regolarità fiscale e corretta implicazione del bilancio della società, come acclarato oltre che dal parere che mi è stato sottoposto, anche dalla conforme opinione dei sindaci e dei revisori». Il parere che viene citato è opera dello studio Romagnoli-Picardi. Lo stesso professor Rossi, però, aggiunge di essere tuttavia del parere che «trattandosi di attività che presenta seri dubbi e incertezze rispetto alle previsioni dell’oggetto sociale, sia buona regola di una corretta amministrazione mantenerla nei limiti di assoluta ragionevolezza e comunque di marginalità rispetto alle altre attività proprie dell’impresa sociale».


Le conclusioni delle attività di verificare e le perizie prodotte saranno oggetto della riunione del comitato di controllo interno del 28 agosto 2003. Il documento, allegato alla comunicazione di polizia giudiziaria n°51 letto in aula dallo stesso capitano Meoli, riferisce che:


«Il giorno 29 agosto 2003 in Milano sono presenti i signori Carlo Micheli Presidente, Mario Greco assente giustificato, Gianfelice Rocca. Partecipano i signori Silvio Scaglia, Emanuele Angelidis e Vittorio Terrenghi, rispettivamente Presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e Presidente del collegio di e.Biscom. Assume la presidenza Carlo Micheli, il quale invita quindi Mario Rossetti a svolgere funzione di segretario. Aggiornamento in merito all’attività di audit. Il Presidente rammenta che nella precedente riunione del 14 luglio il comitato, con riferimento  ai ricavi del gruppo Fastweb derivanti dalle vendite di carte prepagate, aveva ravvisato l’opportunità di effettuare alcuni approfondimenti circa i possibili ulteriori risvolti fiscali, contabili e civilistici. Carlo Micheli invita dunque Paolo Fundarò a illustrare sulla base della documentazione di seguito allegata al presente verbale le attività svolte a tal fine».


Vengono così ricostruiti i risultati delle verifiche compiute a Londra e presso la CMC. oltre che il parere del professor Rossi. La riunione termina con le seguenti conclusioni:


«Tali analisi hanno confermato sia la lecità dell’attività in parole, in particolare per quanto riguarda la relativa regolarità fiscale e contabile, sia la secondarietà rispetto al business di Fastweb. Unicamente per il profilo civilistico è stato sollevato qualche dubbio sul fatto che la commercializzazione di servizi e di terzi sia effettivamente riconducibile (…) dell’oggetto sociale di Fastweb e ciò sul presupposto che l’attuale formulazione sembra circoscrivere l’attività sociale e i servizi propri di Fastweb. Alla luce di tale considerazione è stato suggerito di contenere tali transazioni entro un ambito limitato rispetto alle complessive attività dell’impresa. Il comitato prende atto anche alla luce () del business e della regolarità delle attività in esame. Peraltro ha rilevato che onde evitare ogni possibilità fraintendimento ed eliminare ogni profilo di incertezza sull’attività in esame, e su invito del Presidente del comitato, il consiglio di amministrazione di Fastweb ha provveduto immediatamente a convocare l’assemblea straordinaria per integrare l’oggetto sociale, al fine di rendere esplicita la facoltà di commercializzazione anche i servizi di terzi».


Questo il verbale che porta la data del 29 agosto 2003. Come si comportò in seguito Fastweb? Ecco che cosa è emerso nell’udienza del 5 maggio 2011:


PM: «Dagli accertamenti che avete svolto risulta (…) sia stato modificato o meno l’oggetto sociale della società Fastweb in quel periodo?».

DICH: «Sì, è stato integrato l’oggetto sociale di Fastweb nel settembre del 2003».


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