Emergenza carceri: dal Senato no a indulto e amnistia


Nessuna apertura alle richieste di una soluzione forte al sovraffollamento, in grado di riportare l’Italia nella “legalità”



Pannicelli caldi e poco altro. Nessun impegno forte a ridurre in modo consistente i detenuti in Italia, a riportare entro termini di legalità il drammatico problema del sovraffollamento. Si è chiusa così la seduta straordinaria al Senato, giunta dopo la raccolta di firme di parlamentari promossa dai Radicali.


In sostanza, Palazzo Madama ha votato a favore di sei proposte presentate dai gruppi di maggioranza, ma ha respinto quelle delle opposizioni, salvo in materia di ospedali psichiatrici giudiziari. Sui temi più dirompenti, ma anche risolutivi, come l’amnistia e l’indulto, la maggioranza, a partire dal ministro Palma, non ha ceduto alle ipotesi formulate da Radicali e Idv.





Certo, Palma ha parlato di proposte a suo avviso «concrete», come la modifica della leggina “svuotacarceri”, varata nel 2010, che ha previsto la detenzione domiciliare ai condannati con residuo di pena di un anno. «Se si allungasse di qualcosina in più quel periodo – ha sottolineato il Guardasigilli – nell’immediatezza ci sarebbe lo svuotamento di almeno 2.000 persone presenti in carcere».


Duemila detenuti, dunque, su oltre 67mila: qualche centimetro di libertà in più a testa, partendo da celle dove capita perfino di stare in piedi a turno, perché non c’è posto a sufficienza per camminare tutti insieme: otto, dieci, ma anche dodici detenuti ammassati.


A proposito di “pannicelli caldi”, il Governo si è comunque impegnato a modificare le norme sul rito “per direttissima” (che dovrà prevedere il non transito in carcere), non senza scagliarsi contro i PM «etici» intesi, a quanto pare, come causa nemmeno indiretta del sovraffollamento.


Unica apertura significativa, se verrà realizzata, il completamento dell’organico della polizia penitenziaria (mancano non meno di 1611 poliziotti) per la quale però occorrono fondi. Si riusciranno a trovare in un momento di “finanziarie” a ripetizione?


Altro tema sul quale si è registrata un’apertura, l’istituzione del Garante nazionale per i diritti delle persone. Salvo però dover registrare che le attuali normative vengono del tutto disattese: in teoria, in Italia, dovrebbero già esserci Garanti regionali, o a livello di altri enti locali. Peccato, che se poi le nomine non vengono fatte, nessuno interviene.


Adesso la parola va alla Camera.


I commenti


«Il piano carceri del governo è una barzelletta». Per la senatrice dell’IdV, Patrizia Bugnano, «il Guardasigilli ha presentato al Senato una relazione senza soluzione» e pone una domanda: «chi si assume la responsabilità della gravissima situazione degli istituti penitenziari?».

«La rivoluzione penitenziaria prefigurata dall’allora ministro Alfano con il piano carceri del gennaio 2010 non è avvenuta e la costruzione di nuovi istituti penitenziari si è rivelata un’illusione ottica». «Mi auguro – conclude la senatrice – che il Guardasigilli, invece di venire in Aula per raccontare barzellette, vada finalmente a visitare le carceri».


«Il ministro Nitto Palma non faccia il certificatore del fallimento delle politiche del governo in materia di giustizia e di carceri. Le contraddizioni all’interno della maggioranza sono evidenti e il governo è privo di idee e di proposte, forse sentendosi ormai con l’acqua alla gola». Lo afferma il senatore Felice Casson, vicepresidente del gruppo Pd, intervenendo in Aula nel dibattito con il ministro della Giustizia sul tema del sistema carcerario italiano. «Se fossimo in un’aula scolastica verrebbe da dire di ripassare un’altra volta con i compiti svolti, ma poiché siamo in Parlamento di fronte a un simile fallimento, l’invito è di passare la mano» conclude Casson.


«Il mio gruppo è totalmente contrario all’amnistia. Parlare di indulto o amnistia nel momento in cui non ci sono le condizioni nemmeno per pensare norme del genere sarebbe crudele nei confronti di chi, in carcere, ci costruisce sopra sogni di libertà». Lo ha detto il capogruppo del Pd in Senato, Anna Finocchiaro, intervenendo in Aula al dibattito sulle carceri. Tra le richieste del Pd accolte da Palma quella di calendarizzare presto l’esame parlamentare delle numerose proposte sul sistema carcerario nonché l’individuazione delle case famiglia protette e di misure adeguate per consentire ai 53 bambini che ancora oggi si trovano in carcere con le madri di vivere in un ambiente più adeguato alla loro età.


Di seguito il Testo approvato ieri dal Senato, ora all’esame della Camera


Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354.


Articolo 1


Comma 1


All’articolo 438 del codice di procedura penale, al comma 5, dopo le parole: «può subordinare» sono inserite le seguenti: «, secondo quanto previsto dall’articolo 190 in quanto applicabile,».

2. All’articolo 190 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L’imputato, a mezzo del difensore, ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Le altre parti hanno le medesime facoltà in quanto applicabili.


Comma 2


Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d’ufficio»;

b) al comma 3, dopo la parola: «revocati» sono inserite le seguenti: «, nei casi consentiti dalla legge,».


Comma 3


All’articolo 495 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, comma 1,» sono soppresse;

b) al comma 4, dopo le parole: «che risultano superflue» sono inserite le seguenti: «e manifestamente non pertinenti, salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte,».


Comma 4


All’articolo 238-bis del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 190-bis e ad esclusione dei reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, resta fermo il diritto delle parti di ottenere, a norma dell’articolo 190, l’esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza».

1. All’articolo 438 del codice di procedura penale, al comma 5, dopo le parole: «può subordinare» sono inserite le seguenti: «, secondo quanto previsto dall’articolo 190 in quanto applicabile,».

2. All’articolo 190 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L’imputato, a mezzo del difensore, ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Le altre parti hanno le medesime facoltà in quanto applicabili.

2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d’ufficio»;

b) al comma 3, dopo la parola: «revocati» sono inserite le seguenti: «, nei casi consentiti dalla legge,».

3. All’articolo 495 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, comma 1,» sono soppresse;


Comma 5


Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado.


Comma 6


Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 442 del codice di procedura penale sono soppressi.


Comma 7


Dopo il comma 2 dell’articolo 442 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-bis. Quando, tenuto conto di tutte le circostanze, deve essere irrogata la pena dell’ergastolo, non si fa luogo alla diminuzione di pena prevista dal comma precedente».


Comma 8


All’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«“I condannati per i delitti di cui agli articoli 422, 289-bis, 630 e 605 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici previsti dalla presente legge, esclusa la liberazione anticipata, se non abbiano espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell’ergastolo, almeno ventisei anni»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. I condannati per il delitto di cui all’articolo 575 del codice penale (omicidio), quando ricorrano una o più delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576 1º comma n. 2 (per motivi futili o abietti), n. 5 (violenza sessuale, atto sessuale con minorenne), n. 5.1 (atti persecutori cd “stalking”), n. 5-bis (uccisione di appartenenti a forze di polizia) e 577, primo comma, numeri 1) (uccisione figli o genitori) e 4) (uso metodi crudeli o sevizie) non sono ammessi ad alcuno dei benefici previsti dalla presente legge se non abbiano espiato almeno i tre quarti della pena irrogata o, nel caso dell’ergastolo, almeno ventisei anni”».


Comma 9


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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