I manager di TIS: “Corretti e trasparenti” | Ecco le prove emerse dal processo

Mazzitelli, Comito e Catanzariti non sono coinvolti nelle operazioni fraudolente. Così il Tribunale ha smontato le accuse della Procura.

 

Si impone pertanto l’esito assolutorio del giudizio nei confronti di Mazzitelli Stefano e Comito Massimo in ordine ai reati a loro contestati ai capi 6) e 9) di imputazione, perché il fatto non costituisce reato”. Inoltre, “… la prova del mancato coinvolgimento dei medesimi imputati e di Antonio Catanzariti nel sodalizio criminoso descritto al capo 1) della rubrica, costituisce in questo caso, specularmente a quanto già argomentato per i dirigenti Fastweb di cui si è ritenuta l’innocenza, l’ovvio precipitato logico della mancata dimostrazione di quella condotta di consapevole partecipazione alle operazioni fraudolente che nell’ottica accusatoria costituirebbe il substrato della vicenda associativa”.

Così la sentenza della Prima sezione penale del Tribunale di Roma sul cosiddetto Traffico Telefonico ha assolto dalle accuse mosse dalla Procura di Roma i dirigenti di Telecom Italia Sparkle, cioè  l’ad Stefano Mazzitelli, Massimo Comito, all’epoca responsabile dell’area Europa,  e Antonio Catanzariti (quest’ultimo perseguito per il solo reato associativo), il dirigente preposto al settore carrier sales Italy.

Tali accuse sono state smontate nel processo di primo grado chiuso con una sentenza di 1.800 pagine dopo 3 anni di esaustivo dibattimento e centinaia di testi molti dei quali dell’accusa. Proviamo ad illustrare, in estrema sintesi, alcuni passaggi significativi.

In particolare, la Corte ha preso atto della correttezza dimostrata da Stefano Mazzitelli che “fermo restando il dichiarato rispetto di tutte le procedure interne di verifica e controllo, riteneva indispensabile predisporre linee guida in ordine ai limiti di accertamento e verifica che si potevano richiedere ad un operatore di transito”. In occasione della conclusione dei rapporti contrattuali, inoltre, Mazzitelli, aggiunge la sentenza ”alcun atteggiamento ostruzionistico aveva avuto rispetto agli accertamenti plurimi e di plurima matrice svolti in azienda” e aggiunge,Un contegno assolutamente trasparente” che “stride in maniera evidentissima con la tesi di un suo coinvolgimento nella vicenda oggetto di giudizio”.

Il Collegio sottolinea che “analogo atteggiamento propositivo e non oppositivo risulta aver connotato la partecipazione dei due coimputati Massimo Comito e Antonio Catanzariti ai medesimi accertamenti e verifiche svolte non solo in ambito aziendale, ma anche rispetto alle attività condotte dalla Guardia di Finanza.”

I controlli di Telecom Italia Sparkle, del resto, si integravano nell’organizzazione di Telecom Italia stessa “caratterizzata dal presidio della casa madre per le funzioni di controllo”. Per quanto riguarda il rischio di restituzione dell’Iva che si era palesato dopo le notizie apparse su Repubblica (23 gennaio 2007) non era stato trascurato neanche l’aspetto della sussistenza di profili responsabilità personale, anche penale, dei dipendenti T.I.S”. L’esito positivo delle verifiche “risultava attestato nei bilanci dell’anno 2007, approvati dagli organi sociali nel 2008 sia di Telecom Italia spa a livello consolidato, sia di Sparkle dove non era stato peraltro previsto alcun accantonamento”. A tutto questo va aggiunta l’assenza di concreti guadagni dall’operazione traffico telefonico sia per Stefano Mazzitelli che per Massimo Comito e Antonio Catanzariti per i quali “non sono stati accertate (ne peraltro contestate) indebite erogazioni di somme da parte dell’imputato Carlo Focarelli”.

E Ancora il tribunale “A questo quadro complessivo di elementi di plurima ed eterogenea matrice convergenti nel descrivere un ruolo inconsapevole degli imputati (ndr Mazzitelli, Comito, Catanzariti) in ordine alla illiceità dell’operazione commerciale intrattenuta all’interno della società T.I.S., va da ultimo aggiunto l’esito totalmente negativo della prova dichiarativa ex art. 210 c.p.p. e del materiale intercettativo”

“Con specifico riferimento all’espletamento della prova dichiarativa nel suo complesso considerata, non sembra potersi minimamente revocare in dubbio il decisivo e fondamentale contributo fornito dalla stessa in ordine ad una interpretazione e chiave di lettura di tutto il poderoso materiale documentale di segno esattamento contrario ed opposto a quello delineato nella prospettazione accusatoria, ma non per questo meno convincente ed esaustiva.

Da questa somma di rilievi emerge “specularmente a quanto già argomentato per i dirigenti Fastweb di cui si è ritenuta l’innocenza, la prova del mancato coinvolgimento dei tre imputati nelle operazioni fraudolente che nell’ottica accusatoria costituirebbe il substrato della vicenda associativa

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“Questo Blog è dedicato alla figura di Silvio Scaglia, imprenditore ed innovatore, protagonista di start up (Omnitel, Fastweb, Babelgum) oggi impegnato in nuove sfide come il rilancio de La Perla, marchio storico del made in Italy. E' un luogo di informazione e di dibattito per tutti gli stakeholders (dipendenti, collaboratori, clienti) ma anche comuni cittadini che hanno seguito le vicende in cui Scaglia, innocente, si è trovato coinvolto fino alla piena assoluzione da parte della giustizia italiana.” - Stefania Valenti, Chief Executive Officer Elite World